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Integrazione Retta per Anziani o Soggetti Non Autosufficienti in Strutture Protette


Per integrazione della retta di ricovero della persona non autosufficiente in struttura protetta si intende l’intervento di natura economica che il Comune offre agli anziani o altri soggetti bisognosi che siano inseriti nelle strutture residenziali protette della rete dei servizi sociosanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il ricoverato ed i congiunti obbligati non siano in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui il ricoverato fruisce.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Descrizione

Possono usufruire di questo servizio anziani o soggetti bisognosi inseriti in strutture residenziali protette.

L'anziano/inabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura con:
· l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
· il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
· i beni mobili;
· per i ricoveri dei minori, le compartecipazioni ai costi della retta faranno parte del progetto individualizzato, anche in applicazione della normativa riferita ai livelli essenziali di assistenza.

Il rimborso concordato dovrà avvenire mensilmente, sia per la quota derivante da pensione sia per l’eventuale integrazione concordata a carico dei familiari, entro il giorno previsto per la riscossione della pensione.




Target

  • Persone con disabilità
  • Anziani

Fruizione

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano/inabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Ai fini del ricovero dovrà essere verificata la situazione sanitaria attraverso la produzione di apposita certificazione medica attestante la non autosufficienza, la situazione familiare, la situazione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare, l’elenco dei congiunti obbligati ai sensi del Codice civile.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, in caso di persona sola, senza parenti o altri sostegni, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito fino ad un massimo pari al 10% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Servizio erogato da Comune di Noventa di Piave

Presso:

Comune di Noventa di Piave
Piazza G. Marconi, 1 - 30020 - Noventa di Piave (VE)