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Congedi parentali (facoltativi)


Congedo parentale facoltativo per la madre e il padre

La vigente legislazione prevede la possibilità per i genitori di usufruire di periodi di congedo parentale, in seguito al congedo di maternità per la madre e subito dopo il parto per il padre, con modalità diverse a seconda del loro inquadramento lavorativo (lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratori con contratti di collaborazione). Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino .

Non spetta a: disoccupati o sospesi, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio


Lavoratori dipendenti

La legge riconosce ad entrambi i genitori, la possibilità di usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il periodo di congedo per maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto.

I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio (entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) si possono riassumere come segue:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.

Il diritto all’indennità con il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 è stato esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei:

  • 30% della retribuzione per tre mesi, per ciascun genitore non trasferibili all'altro genitore
  • 30% della retribuzione per ulteriori 3 mesi spettano ad entrambe i genitori, ma in alternativa tra loro

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino ai 12 anni di età (e non più fino all'ottavo anno) del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per ulteriori informazioni: consultare il sito INPS


Lavoratrici e Lavoratori Autonomi

Le lavoratrici autonome hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo parentale di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, a condizione che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Con il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi, questo significa che il diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del minore, riguarda entrambe i genitori.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.

In caso di adozione e affidamento sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall’ingresso del minore nella famiglia.


Lavoratori/Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS

I genitori lavoratori a progetto e iscritti alla gestione separata dell'Inps, e in generale i lavoratori con contratti precari, possono usufruire del congedo parentale . A seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fruiscono del congedo parentale entro i 12 anni (e non più entro i 3 anni) del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Anche per gli iscritti alla gestione separata, è previsto il diritto per ciascun genitore a 3 mesi di congedo parentale indennizzato (con retribuzione pari al 30% del reddito percepito), non trasferibile all’altro genitore e di ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6 mesi).


Lavoratori/Lavoratrici agricoli

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al dodicesimo (per i periodi di congedo fruibili) possono far richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura) nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno se le giornate sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.


Congedo parentale a ore

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale frazionandolo ad ore, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo del congedo stesso su base oraria.

Il decreto legislativo 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Job act, prevede che in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, i lavoratori possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015 (pdf115.68 KB).


Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale

Il decreto legislativo 81/2015, prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere una sola voltala trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale , al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario però non deve superare il 50%.


Genitore solo

La condizione di "genitore solo" si ha nei casi di morte dell'altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che, per genitore solo deve intendersi, anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Al genitore solo, dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono riconosciuti 11 mesi ( e non più 10) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30%.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.


Presentazione della domanda per i congedi parentali

La domanda di congedo parentale va presentata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, l'indennità è riconosciuta solo per i periodi di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il datore di lavoro almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.

E' consigliabile rivolgersi al proprio datore di lavoro per eventuali variazioni delle normativa

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Entra in MyINPS);

Contact Center integrato - tel. 803164

Per ulteriori informazioni: https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/attivit--di-ricerca/collaborazioni-e-partnership/congedi-parentali.html



Target

  • Gestanti e neo-genitori
  • Genitori
  • Famiglie