I requisiti per l'adozione internazionale
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
La presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
L'indagine dei servizi territoriali
L'adozione internazionale inizia con un'indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale.
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine dell'indagine viene fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni.
Il decreto di idoneità
Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
La ricerca del bambino e il ruolo degli enti autorizzati
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).
L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.
Il bambino arriva in Italia
La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
La trascrizione del provvedimento di adozione
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Per ulteriori informazioni
Consultare il seguente sito della Commissione Adozioni internazionali:
https://www.commissioneadozioni.it/