Descrizione
Il Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000,” n. 53” all’art. 47 prevede che:
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
La normativa prevede che tali periodi di assenza per malattia del figlio non siano retribuiti.
E’ opportuno comunque precisare che il Testo Unico all’art. 1 salvaguarda le condizioni di maggior favore per il lavoratore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
E’ inoltre utile verificare se è possibile usufruire di permessi retribuiti e di altre forme di aspettativa da poter utilizzare per motivi familiari, rivolgendosi ad un Sindacato di categoria o direttamente al datore di lavoro che potranno fornire ulteriori chiarimenti circa l’esistenza, le motivazioni e le modalità di richiesta di tali benefici ed inoltre quali effetti producano sulla retribuzione e sulla contribuzione.
E' consigliabile rivolgersi al proprio datore di lavoro per eventuali variazioni delle normativa.